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Testo DM 314 abrogato

In Italia, la messa in opera di apparati telefonici terminali (centralini telefonici, sistemi voip, apparati dati, ecc) era regolamentata da un specifico decreto legge denominato DM 314 del 23 maggio 1992. Questo decreto legge è stato abrogato dal DL 69 del 21 giugno 2013.
Riportiamo alcuni estratti del DM 314 abrogato:

Articolo 3 punto 1:

L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

Articolo 3 punto 3:

L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonchè, una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.

Articolo 4

Ai fini dell'installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.

Le 3 categorie di aziende autorizzate si distinguono per le seguenti caratteristiche:

  • Le Imprese di 3° grado sono Autorizzate ad eseguire Teleimpianti di sola fonia sino ad un max. di 120 punti rete, senza interconnessioni wireless o in fibra ottica

  • Le Imprese di 2° grado sono Autorizzate ad eseguire Teleimpianti fonia-dati sino ad un max. di 400 punti rete, senza interconnessioni wireless o in fibra ottica.

  • Le Imprese di 1° grado sono Autorizzate ad eseguire Impianti di qualsivoglia dimensione e tipologia.

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